DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA LUCANIA
ISTITUTO PER GLI STUDI STORICI DALL'ANTICHITA' ALL'ETA' CONTEMPORANEA
Statuto "aggiornato" (D.M. n. 576 del 20/12/2017)
Articolo 1

1. La Deputazione di Storia Patria per la Lucania, istituita con legge del 18 ottobre 1957, n.1026, e’ un Istituto per gli studi storici, dall’antichita’ all’eta’ contemporanea.
2. La Deputazione, che non ha fini di lucro, si propone, in particolare di:
a) promuovere, valorizzare e rendere fruibile, anche in collaborazione con altri Istituti ed Enti operanti nel campo, la ricerca storica sulla Basilicata ed il Mezzogiorno d’Italia nel quadro di contesti piu’ generali;
b) promuovere ed organizzare convegni, seminari, tavole rotonde, discussioni su libri, cicli di lezioni, rassegne e mostre, sia nella propria sede sia presso altre istituzioni culturali;
c) realizzare corsi di alta formazione e specializzazione ed attivita’ di ricerca in collaborazione con l’Universita’ degli Studi della Basilicata, altre Universita’ e/o Istituti di ricerca;
d) istituire assegni di ricerca, borse di studio e premi, finalizzati allo sviluppo, valorizzazione e fruibilita’ degli studi storici relativi alla Basilicata ed al Mezzogiorno d’Italia, nel piu’ generale ambito euromediterraneo;
e) pubblicare la Rivista “Bollettino Storico della Basilicata” ed annesse “Collane” di studi, fonti e ricerche;
f) recuperare, conservare e rendere fruibili le fonti per la storia della Basilicata e del Mezzogiorno d’Italia di carattere documentario, archivistico, librario, numismatico, fotografico, audiovisivo e storico-artistico;
g) diffondere la conoscenza del patrimonio custodito presso l’Istituto e assicurarne la consultazione a studiosi e studenti;
h) consolidare e portare ad ulteriori sviluppi la conoscenza della storia regionale e del Mezzogiorno d’Italia a livello nazionale ed internazionale;
i) incrementare i rapporti culturali con i cittadini di Basilicata che risiedono in altri luoghi d’Italia o all’estero.

3. Per raggiungere tali obiettivi la Deputazione si propone di instaurare rapporti con ogni istituzione, pubblica e privata, che miri a valorizzare e rendere fruibili in qualunque modo il patrimonio culturale e artistico, antico e moderno, della Basilicata.

Art. 2

La Deputazione ha sede in Potenza, in locali messi a disposizione dalla Regione Basilicata ad essa attribuiti con legge regionale n. 44 del 1998 e successive modifiche (legge regionale n.18 del 2006).

Art. 3

Il patrimonio della Deputazione è costituito dalle pubblicazioni, dalla biblioteca, dall’archivio e dai mobili d’uso e da eventuali lasciti e donazioni, destinati all’incremento dello stesso.

Art. 4

Le entrate della Deputazione sono costituite dalle quote sociali, da eventuali contributi dello Stato, degli Enti locali, pubblici e privati, e di persone fisiche, nonché da proventi delle attività e dalla vendita delle pubblicazioni della Deputazione.

Art. 5

La Deputazione si compone di Deputati, in numero non superiore a trenta, e di Soci distinti in ordinari, corrispondenti, benemeriti ed onorari.

I Deputati sono scelti tra illustri studiosi di studi storici che abbiano concorso al consolidamento ed allo sviluppo del profilo storico della Basilicata e del Mezzogiorno d’Italia, nel quadro del piu’ ampio contesto euromediterraneo.

La loro nomina, su proposta del Consiglio direttivo, e’ deliberata dall’Assemblea e ratificata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

I soci ordinari e corrispondenti sono ammessi su loro domanda, presentata da due Deputati o su diretta proposta del Consiglio direttivo, e delibera dell’Assemblea.

Tra i Soci benemeriti sono accolti, su proposta del Consiglio direttivo e con deliberazione dell’Assemblea, Enti e persone con particolari benemerenze verso la Deputazione e gli studi storici regionali.

Art. 6

I Deputati ed i Soci sono tenuti al versamento di una quota sociale annua fissata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Deputati e Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il “Bollettino Storico della Basilicata” pubblicato dalla Deputazione. Sul prezzo di vendita delle altre pubblicazioni godono di uno speciale sconto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Essi hanno, inoltre, diritto a servirsi delle raccolte bibliografiche e documentarie di proprieta’ della Deputazione.

Art. 7

Organi della Deputazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche e gli incarichi conferiti a Deputati e Soci sono a titolo gratuito.

Art. 8

L’Assemblea e’ composta dai Deputati. Si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, in seduta straordinaria ogni volta che sia giudicato necessario dal Consiglio Direttivo o che ne sia fatta richiesta motivata almeno da un terzo dei Deputati. All’Assemblea possono partecipare, su richiesta, Soci ordinari e corrispondenti, benemeriti e onorari. Per la sua validità occorre che la convocazione sia disposta quindici giorni prima della data fissata, che contenga l’ordine del giorno dei lavori e che sia presente in prima convocazione almeno la meta’ più uno dei Deputati, restando tuttavia valida in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero di presenti. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 17.

I Deputati che non potranno intervenire avranno facoltà di farsi rappresentare da altro Deputato presente in Assemblea, mediante delega scritta, che dovrà essere consegnata al Presidente prima dell’apertura dell’adunanza.

Art. 9

L’Assemblea nomina i Deputati, ai sensi dell’art. 5; elegge, ogni triennio, il Consiglio Direttivo, composto di sette componenti compresi il Presidente ed il Vice Presidente, ed il Collegio dei revisori dei conti, formato da cinque Deputati, dei quali tre effettivi e due supplenti; approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, la relazione annuale ed il piano di lavoro predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo; delibera, inoltre, sull’entità della quota annua di cui al precedente art. 6, sulle modifiche dello Statuto e su ogni altra decisione riguardante la vita della Deputazione.

L’Assemblea si riunisce nella sede della Deputazione o in luogo diverso, precisato nell’avviso di convocazione, ove il Presidente lo ritenga necessario.

Art. 10

L’Assemblea, inoltre:

  1. a) elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale della Deputazione a tutti gli effetti;
  2. b) elegge, con due distinte votazioni, il Vice-presidente e cinque consiglieri.

In caso di vacanza in una delle sopraddette cariche durante il triennio, la Deputazione procede all’elezione di un sostituto, che segue la condizione del consigliere sostituito.

Le nomine del Presidente, del Vice presidente e dei consiglieri sono ratificate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 11

Il Presidente, il Vice-presidente e i consiglieri che costituiscono il Consiglio Direttivo della Deputazione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno un Segretario.

Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione ed alle attività della Deputazione, delibera su tutto ciò che riguarda le pubblicazioni scientifiche e le attività di Istituto. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro dei Deputati componenti e con la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti e’ decisivo il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio, che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e’ proposta dal Presidente e dichiarata dall’Assemblea, sentito l’interessato.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono tenersi nella sede ufficiale o in altra località che il Presidente riterrà più opportuno prescegliere per facilitare la partecipazione di tutti i suoi componenti. In casi di urgenza, su proposta motivata del Presidente, la seduta del Consiglio Direttivo può essere effettuata anche per via telematica.

Art. 12

Il Presidente convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, riferisce avanti alla prima sulla gestione morale e finanziaria; ha la rappresentanza morale e legale della Deputazione; d’intesa con gli altri componenti del Consiglio Direttivo, promuove e coordina ricerche, studi ed attività scientifico-culturali, sottopone all’Assemblea le proposte di nomina di Deputati e Soci. Il Presidente può eventualmente delegare a singoli Deputati o Soci specifiche funzioni di attività dell’Istituto.

Art. 13

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento o, per sua delega, per quelle funzioni che intenda conferirgli.

Art. 14

Il Segretario attua i deliberati del Consiglio direttivo, strettamente collaborando col Presidente.

Sono di sua competenza la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute e degli atti sociali, la relazione annuale dei lavori della Deputazione, l’aggiornamento dell’elenco dei deputati e dei soci, la custodia della corrispondenza d’ufficio e tutte le altre funzioni inerenti al servizio di segreteria.

Il Segretario ha, altresì, in consegna, sotto la sua responsabilità, il patrimonio e la cassa della Deputazione; ha il compito di redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo e di attendere alla gestione finanziaria della Deputazione, della quale e’ responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio.

Art. 15

I revisori dei conti, che possono espletare il loro mandato anche individualmente, attendono a tutti i riscontri di cassa ritenuti opportuni, alla verifica del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché all’esame dei relativi documenti contabili, e presentano apposita relazione sui conti consuntivi.

Art. 16

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Sono tuttavia rimborsate le spese sostenute nell’interesse od in rappresentanza della Deputazione e per mandato dei suoi organi responsabili.

Art. 17

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo ovvero da due terzi dei Deputati. Per la relativa approvazione occorrono la presenza di almeno due terzi dei Deputati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I Deputati, che non potranno intervenire alla relativa seduta, avranno la facoltà di farsi rappresentare da altro Deputato presente all’Assemblea, mediante delega scritta.

Le modifiche statutarie sono approvate con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 18

Le disposizioni di cui al presente statuto entrano in vigore all’atto della sottoscrizione del decreto di approvazione da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo, cui il presente testo è annesso per farne parte integrante.

Gli organi in carica al momento dell’entrata in vigore del presente testo statutario restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi secondo le modalità previste dal presente statuto.

Sono fatte salve le nomine dei Deputati in carica.